Ha cambiato pelle nel corso della sua storia. Prima si pagava a parte, dal 2016 tramite fattura relativa alla fornitura di energia elettrica. Ma sempre pagare si deve. Tranne qualche eccezione.
Il Canone tv Ordinario riguarda la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive.
E’ tenuto al pagamento chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli estremi per la domanda sostitutiva e l’esenzione
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv. Insomma, seppure in varie forme, il Canone Rai va pagano.
Ma spuntano delle novità interessanti per il 2023. Ci sono delle eccezioni, infatti, al pagamento del Canone Rai. Possono richiedere l’esenzione quei cittadini che hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro.
Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro. Non solo.
Anche chi è esente per effetto di convenzioni internazionali, vedi diplomatici, leggasi militari stranieri potranno presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva. E ancora.
Il richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva (compilata e accettata) di “non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria o dei componenti della sua famiglia anagrafica“. L’importante è dimostrarlo.
Gli ultimi due casi riguardano il richiedente che ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione.
Oppure chi ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica.
In questi ultimi casi, bisogna compilare la domanda indicando il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta.
Nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando, nel campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati. In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.