Tutti quanti abbiamo un cellulare, che sia di nuova o vecchia generazione e che utilizziamo in moltissime situazioni della giornata. La maggior parte delle persone è legata ai modernissimi smartphone per le loro importanti funzioni, che possono usare sia in ambito lavorativo che personale. I cellulari di ultima generazione, lo sappiamo tutti, sono ormai in grado di farci fare davvero tutto.
Come ogni dispositivo, anche i cellulari chiaramente si possono rompere, o comunque non funzionare in modo adeguato. Inutile ricordare quanti problemi possa creare un cellulare non funzionante, soprattutto per chi con il telefono deve comunicare anche per motivi di lavoro, o peggio ancora abbiamo molti documenti importanti da consultare.
Se ci troviamo nella situazione in cui il nostro cellulare non funziona più, o ci accorgiamo che qualcosa non funziona o è difettoso, immediatamente ci preoccupiamo e dobbiamo decidere cosa fare.
Sostituzione o riparazione? Chiariamo i nostri diritti
Il cellulare fa talmente parte della nostra quotidianità che quando non funziona o non lo abbiamo, ci sembra davvero che ci manchi qualcosa di fondamentale. Ma sappiamo davvero cosa fare quando ci accorgiamo che non funziona più?
Quando compriamo un cellulare, speriamo sempre che funzioni al massimo delle sue potenzialità e che soprattutto non si rompa mai. Ma questo, come sappiamo, non sempre è possibile, e spesso arriva un momento in cui il nostro smartphone non va più come dovrebbe. Nel momento in cui bisogna quindi capire cosa fare, spesso prendiamo decisioni che non sempre sono le migliori per i nostri interessi. Vediamo a cosa ci riferiamo.
Il sito laleggepertutti.it spiega un importante aspetto riguardo i diritti che si hanno quando capita che il cellulare non funzioni più. Il primo pensiero è quello di portarlo al rivenditore, e la maggior parte delle volte rimanda all’assistenza. La prima cosa da fare è controllare se il cellulare è ancora nel periodo coperto dalla garanzia, che decorre dalla data di acquisto del cellulare, la cui prova da conservare è nello scontrino o ricevuta d’acquisto. Importante è sapere che, in caso non si possedesse più lo scontrino, la legge permette di provare l’acquisto anche solo attraverso ricevute della carta di credito, o estratto contro bancario in caso di acquisto tramite carta o bancomat, e addirittura in caso di pagamento contatti, il giudice può ammettere la prova per testimoni.
Se si è effettuato l’acquisto in veste di consumatore, senza fattura quindi il difetto deve essere contestato al rivenditore entro 2 mesi al massimo, e ciò significa che anche dopo i 2 anni dall’acquisto, possono passare altri 2 mesi per azionare la garanzia. Attenzione invece se avete acquistato con partita Iva, perché bisogna denunciare il difetto entro 8 giorni da quando si è verificato. Importante è sapere che se il vostro cellulare è stato provato che si trova ancora in garanzia, la legge consente all’acquirente di scegliere tra la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso con uno nuovo. “Il venditore può rifiutare il cambio solo con una motivazione valida come, per esempio, che quel modello non è più disponibile. In tal caso però deve restituirgli il prezzo di acquisto o consentirgli uno sconto sulla differenza di valore del cellulare”, spiega la legge, che stabilisce anche che le riparazioni o le sostituzioni “devono essere effettuate entro un termine congruo e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore tenendo conto della natura del bene e del motivo per il quale il consumatore lo ha acquistato”.
Spesso i rivenditori asseriscono di non avere le prove che il danno non sia stato causato dall’acquirente, ma “al contrario, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi, sarà il consumatore a dover provare che esso era già presente al momento in cui ha comprato l’oggetto”; inoltre, la garanzia legale tutela sempre dai difetti del prodotto, qualsiasi sia la marca. Ecco infine i casi in cui invece la garanzia in favore dell’acquirente non opera, secondo la legge:
se il guasto è stato causato da chi ha utilizzato l’oggetto (ad esempio, il vestito ha stinto perché lavato con capi colorati che dovevano invece essere tenuti separati; il telefonino è stato tenuto troppo tempo sotto carica, ecc.;
se al momento dell’acquisto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva proprio ignorarlo (chi acquista un prodotto con un fortissimo sconto e senza imballaggio proprio perché presenta dei difetti);
se il consumatore ha dato istruzioni che poi si sono rivelate dannose (ad esempio ha chiesto al falegname di rivestire un tavolo di casa con una particolare vernice che poi si è dissolta).
(Fonte: laleggepertutti.it)