Lo schema di provvedimento che recepisce il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche potrebbe segnare novità importanti nel rapporto tra gli utenti e gli operatori telefonici, specie in termini di durata e recesso.
L’Italia si prepara a dare una svolta al rapporto contrattuale tra il cliente e l’operatore telefonico, soprattutto in punto di durata e di recesso ante tempus motivato da modifiche unilaterali. Il governo ha infatti approntato uno schema di decreto volto a recepire il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche (introdotto nel 2018), che potrebbe segnare novità importanti nel tentativo di potenziare la posizione del soggetto utente.
In attesa del parere del Parlamento, chiamato a esprimersi positivamente affinché il decreto possa veder la luce, passiamo in rassegna quelle che potrebbero essere le migliorie salienti emerse nello schema attualmente in discussione. Prima tra tutti, l’apposizione di un termine massimo della durata del contratto, che non dovrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Una scelta, quest’ultima, che vuole garantire il consumatore e fungere, al tempo stesso, da disincentivo al cambiamento da parte della società fornitrice dei servizi.
Tralasciando il discorso sull’ambito di applicazione, identificato nell’abbozzo di provvedimento mediante casi ed eccezioni (come ad esempio quella dei servizi a rate), emerge un’altra novità importante: il cliente deve avere il diritto di recedere in qualunque momento, purché dia preavviso di massimo un mese, nell’eventualità che il contratto preveda la proroga automatica a durata determinata per quei servizi di comunicazione elettronica. Il recesso, si badi, dovrà essere esercitato gratuitamente, non essendo ammesse penali o addebiti motivati a titolo di costi di disattivazione.
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La seconda novità tocca uno degli argomenti “caldi” nel rapporto tra il consumatore e l’operatore telefonico: le modifiche unilaterali disposte dalla società fornitrice del servizio. In questo caso, l’utente avrà il diritto di recedere gratuitamente dal contratto o di cambiare operatore entro sessanta giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione avente ad oggetto la modifica delle condizioni contrattuali originariamente stipulate. La società dovrà perciò informare il cliente tramite preavviso non inferiore a trenta giorni e concedere loro il diritto di recedere gratuitamente dal contratto.
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La gratuità del diritto non si applica invece, come accade d’altronde anche adesso, per quei servizi a rate (modem od altre apparecchiature fornite dal gestore) stipulati al momento dell’attivazione. Novità anche sulla portabilità del numero: gli utenti avranno il diritto di conservare i propri numeri per almeno un mese dopo la risoluzione del contratto.
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