L’ADUC denuncia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la nuova rimodulazione WindTre con comando NVAR, adducendo che tale pratica si pone in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo
L’Associazione Diritti Utenti e Consumatori (ADUC) punta il dito contro le nuove rimodulazioni WindTre e denuncia le modifiche contrattuali unilaterali ufficializzate di recente dall’operatore unico all’AGCOM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L’oggetto del contendere riguarda soprattutto il cosiddetto comando “NVAR”, impartito dall’utente impattato dalla modifica della propria offerta mensile al fine di smarcarsi dalla rimodulazione. Una pratica che, così come puntualizzato dall’avv. Emmanuela Bertucci in un passaggio riportato dallo stesso sito ufficiale ADUC, si pone in stretta violazione con la previsione dell’art. 65 del Codice del Consumo, che vieta appunto la vendita cosiddetta per “opt-out” e prevede il consenso espresso del consumatore dinanzi al versamento di qualsiasi esborso supplementare (“opt-in”).
Rimodulazione WindTre con comando NVAR: cos’è successo e quale è l’oggetto del contendere
Volendo fare un passo indietro al fine di far chiarezza sull’argomento, WindTre aveva annunciato tramite campagna SMS una nuova ondata di rimodulazioni contrattuali in cui l’utente impattato avrebbe ottenuto, a fronte di un supplemento di prezzo mensile, un quantitativo di giga superiore rispetto a quello previsto da contratto sottoscritto ab origine da ambedue le parti. L’elemento di novità della nuova rimodulazione è proprio il comando NVAR, che permette all’utente di non subire la variazione tariffaria (e mantenendo quindi tutto inalterato) con un semplice “NVAR” inviato al numero gratuito 40400, purché venga rispettato il termine massimo previsto dallo stesso gestore.
Secondo l’avv. Bertucci, è proprio quest’ultimo elemento che smarca la rimodulazione e riconduce la pratica disposta da WindTre nella cosiddetta vendita per “opt-out”, per l’appunto vietata ex art. 65 del Codice del consumo. Una pratica definita “aggressiva” e scorretta, perché l’utente potrebbe trovarsi a pagare un esborso aggiuntivo (nel caso di specie, due euro in più al mese) in dimenticanza dell’SMS di diniego.
Trattandosi di una pratica in violazione della previsione dell’art. 65 del Codice del Consumo, è possibile ottenere un rimborso di quanto pagato, così come da previsioni dello stesso articolo. L’ADUC ha invitato i consumatori impattati da questa comunicazione a segnalare l’accaduto all’AGCM e a richiedere al gestore il rimborso di quanto versato con l’invio di raccomandata A/R e PEC di messa in mora.