Le fasce di reperibilità per la visita fiscale di dipendenti pubblici e private diventano uniche. Scopriamo i nuovi orari da rispettare.
La differenza esistente tra gli orari di reperibilità nel pubblico e nel privato è stata eliminata perché discriminatoria. Ora tutti i dipendenti dovranno restare in casa aspettando una eventuale visita del medico in comune fasce orarie.
Nel momento in cui un dipendente è malato e assente dal lavoro può scattare l’accertamento del reale stato di salute tramite visita fiscale INPS. L’ente invia presso il domicilio del lavoratore un medico per capire se l’assenza è giustificata oppure no. Il controllo serve per verificare, dunque, lo stato di malattia di chi non si è recato sul posto di lavoro. Questo perché quando assente per malattia, il dipendente ha diritto ad un’indennità economica, un compenso erogato in busta paga.
Da qui la necessità per il datore di verificare che il lavoratore dica la verità e che faccia di tutto per guarire il prima possibile. Sarà il medico di base a trasmettere il certificato medico attestante la malattia e la presunta durata del congedo all’INPS. Durante il periodo di assenza il datore di lavoro o lo stesso ente della previdenza sociale potrebbero mandare a casa del dipendente un medico fiscale in determinate fasce orarie.
Come sono cambiati gli orari di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati
L’INPS dopo la sentenza del TAR Lazio numero 16305 del 2023 attestante l’illegittimità e la discriminazione della differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati ha unificato le fasce di reperibilità per tutti i lavoratori. Prima di questa sentenza per i dipendenti pubblici erano previste ben sette ore di reperibilità contro le quattro ore del settore privato. Dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19 contro dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Dal 2024 non ci sarà più alcuna discriminazione. Le fasce di reperibilità applicate sono uniche, dalle ore 10.00 alle 12.00 del mattino e dalle 17.00 alle 19.00 del pomeriggio anche per i dipendenti del settore pubblico. Ricordiamo che l’obbligo di reperibilità non vige solo a determinate condizioni. Per malattie gravi, in caso di infortunio sul lavoro, per patologie con causa di servizio, per gravidanza a rischio, ricovero giornaliero, evento morboso legato all’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Qualora il dipendente obbligato a restare in casa durante le fasce di reperibilità sia assente ingiustificato dovrà pagare una sanzione o subirà una decurtazione dalla retribuzione del 100% per i primi dieci giorni di malattia e del 50% per i giorni successivi.